Legge europea sulla Privacy

Lo Statuto

Art. 1 –  Denominazione

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata: OVERLAND FOR SMILE.
L’Associazione è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi  del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale e amministrativa in: Viale premuda 46 – 20129 Milano

Art. 3 – Finalità

L’Associazione, costituita senza scopo di lucro diretto e indiretto e per l’esclusivo pergeguimento di finalità di solidarietà sociale ed in particolare intende rendere prestazioni mediche specialistiche (odontoiatrich, oculistiche ed altre) ai bambini ed adolescenti svantaggiati in stato di abbandono o internati negli orfanotrofi con particolare attenzione ai paesi dell’Est.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse e/o integrative di cui sopra ma nei limiti di cui alla Legge 4/12/1997 n. 460.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Associati

Possono essere associati tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, ne condividono gli scopi.
L’ammissione dei soci avviene su domanda motivata degli interessati e su presentazioni di altro Socio. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salva la facoltà di recesso di cui infra.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.

La qualià di Associato si perde per decesso, estinzione, recesso ed esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in caso di mancato versamento della quota per più di due annualità, nonchè nei confonti di chi danneggi l’associazione materialmente e moralmente.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; tutti i soci purchè maggiori di età se persone fisiche hanno diritto all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 6 – Quote sociali

I soci sono tenuti al versamento di una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio.
La quota dovrà essere fissata entro il terminte fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo pagamento delle quote sociali e di quant’altro dovuto nei termini fissati dal Consiglio e da questo statuto.
Il recesso fissato dopo l’assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per l’anno in corso.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 7 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, L’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e si delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. E’ escluso il voto per corrispondenza.
L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

-All’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
-Alla nomina del consiglio Direttivo;
-Alla nomina del Presidente;
-Alla nomina del Collegio dei Revisori;
-All’approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti;
-Ad ogni atro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea potrà altresì nominare un Vice Presidente scelto nell’ambito del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, per posta, fax, e-mail.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
E’ valida l’Assemblea convocata informalmente se sono presenti tutti gli associati ed il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori se nominati.
L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Cosiglio lo ritengano opportuno.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da due membri. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede alla nomina del nuovo Consiglio e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea.

Il Consiglio nomilano il Tesoriere che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ovvero da uno dei Consiglieri tutte le volte che ne ravveda la necessità mediante avviso da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza, ed in caso di urgenza mediante telegramma, fax o e-mail tre giorni prima.

Al Consiglio Direttivo spetta:

– La gestione dell’Associazione;
– Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
– La delibera sull’ammissione dei soci, la loro esclusione o dichiarazione di cessazione;
– La convocazione dell’Assemblea;
– La determinazione della quota associativa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– La predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;
– La nomina di eventuali comitati tecnici e scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
– La deliberazione su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
– La nomina del Tesoriere.

I Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facolta del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.
Il Consiglio può delegare alcuni dei poteri ad uno o più Consiglieri.

Art. 10 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, e nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica della prima adunanza.
In assenza del Presidente le sue funzioni si intendono attribuite al Vice Presidente se nominato.

Art. 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualore la stessa lo ritenga necessario.  E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponenzo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.
I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 12 – Mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività

– Dalle quote associative versate annualmente dai propri Associati;
– Da versamenti volontari degli Associati;
– Da contributi versati da pubbliche amministrazioni, istituti di credito o loro fondazioni, enti pubblici o privati in genere, persone fisiche e giuridiche;
– Da sovvenzioni, erogazioni, donazioni, lasciti;
– Da eventuali entrate per i servizi occasionali e marginali prestati all’Associazione.

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Art. 13 – Bilancio

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l’art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indirett, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, il tutto nei limiti della Legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quella ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Estinzione dell’ Associazione

L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui l’art. 27 C.C.:
– Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
– Per le altre cause di cui l’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo dell’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

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